- Relazione tecnica relativa alla caratterizzazione dei luoghi con pericolo di esplosione (software ProgEx e ProgEx Dust di CEI)
La sicurezza sui luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata a livello europeo da due direttive comunemente denominate ATEX “ATmospherès EXplosibles”
- Direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 233/03, successivamente all’abrogazione del D.Lgs. 626/94 e l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 risulta inglobata al Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive. Articoli da 287 a 297). Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 disciplina la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, integrato successivamente dal D.Lgs. 106/09.
- Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 126.
Si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
L’articolo 293 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro debba provvedere a ripartire in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive: deve cioè realizzare la classificazione dei luoghi comunemente denominata zonizzazione o mappatura. Questa analisi porta a definire il tipo di zona pericolosa.
Le zone pericolose si distinguono in:
Zona 0: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1: Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 21: Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Le zone 0, 1 e 2 si riferiscono al gas mentre le zone 20, 21 e 22 si riferiscono alla polvere.
In tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
- Valutazione rischio esplosioni in base all’art. 88 novies del DL 233/03
Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato “documento sulla protezione contro le esplosioni”, che deve precisare:
- che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
- quali sono i luoghi che sono stati classificati come potenzialmente esplosivi;
- quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
- che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
Il documento deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.